1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.