Articolo 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).

        1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.

 

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